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Privacy e trattamento dei dati personali

Scritto da: Giorgio Calamaro

Privacy dei dati sanitari

Privacy dei dati sanitari: cos’è e come funziona?

Quando si parla di privacy è bene ricordare che questa è un diritto fondamentale, riconosciuto ad ogni individuo dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  La privacy non è semplicemente tutelare i dati personali, ma è intesa come la tutela della dignità di ogni individuo. In ambito sanitario la protezione della dignità e della libertà si configura come la tutela di dati riguardati lo stato di salute fisica e mentale. 

A questo proposito Il GDPR 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e il D.Lgs. 101/2018, che aggiorna il Codice della privacy, hanno chiarito alcuni aspetti riguardo i la natura dei dati sanitari: delineando un quadro più preciso e rispondendo così all’esigenza di regolamentare in modo più definito l’intero processo di trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

In particolar modo riguardo:

  • ai soggetti abilitati al trattamento dei dati,
  • al ruolo delle istituzioni,
  • al processo e agli scopi di trattamento.

Quale norma del GDPR definisce i principi da applicare al trattamento dei dati?

Il GDPR vieta in linea di massima il trattamento dei dati sanitari, intesi come dati sensibili. che vengono così definiti all’art. 4: come dati “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. 

I dati relativi alla salute appartengono ad una categoria particolare (art. 9 GDPR), intendendo che, per via della loro natura dettagliata e intima, vengo riservate particolari cautele: come appunto limitazioni al trattamento rispetto ad altre tipologie di informazioni.  

Tuttavia il GDPR consente il trattamento dei dati sanitari in tre eventualità:

  1. per motivazioni legate alla somministrazione di cure o formulazione di diagnosi,
  2. per ragioni legate alla sanità pubblica e alla supervisione del Sistema Sanitario Nazionale,
  3. per scopi di ricerca scientifico/storica e di pubblico interesse (come durante una pandemia ad esempio).

Cosa si intende per dati sanitari?

Nel campo della salute, per dati personali si intendono i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale, ovvero tutte le informazioni sullo stato fisico e mentale di un individuo. Includono anche dati genetici relativi alle caratteristiche di un individuo e immagini scattate durante operazioni chirurgiche.

Chi può trattare dati sanitari?

Sempre secondo il GDPR2016/679 Art. 9 par. 3 “I dati però possono essere trattati per le finalità di cui al 9.2.h se “sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti” 

I soggetti che esercitano una professione sanitaria:  

  • farmacisti;
  • medici chirurghi;
  • odontoiatri; 
  • veterinari;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetrici;
  • infermieri pediatrici;
  • ottici optometristi; 
  • fisioterapisti/professionisti sanitari specializzati in riabilitazioni.

Altri soggetti, ovviamente, dovranno effettuare il trattamento quali autorizzati del titolare oppure su diversa base giuridica (consenso). 

Rientrano come soggetto atto al trattamento dei dati sanitari anche gli studi medici e gli studi dentistici. In caso di Studi mono professionali sarà il titolare di Studio ad essere il soggetto indicato per il trattamento dei dati. 

In caso di Studi associati ciascun medico tratta i dati sanitari in modo autonomo. 

Chi può vedere i miei dati sanitari?

Il FSE o fascicolo sanitario elettronico può essere consultato da tutti i soggetti esercenti la professione sanitaria. 

Quando si possono dare informazioni sullo stato di salute dei pazienti?

I dati sullo stato di salute possono essere forniti anche a soggetti terzi, quali: parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario, purché sia ​​chiaro che il paziente, se cosciente, è stato informato e ha prestato il consenso. 

In ogni caso, deve essere rispettata qualsiasi richiesta da parte dei pazienti ricoverati di non rivelare a terzi la propria presenza in una struttura sanitaria o informazioni sul proprio stato di salute.

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