Pubblicità Sanitaria per Studi dentistici
Tutto quello che c’è da sapere sulle Comunicazioni e la Pubblicità dopo il Decreto Bersani e la Legge di Bilancio
Se hai uno Studio dentistico e vuoi fare pubblicità, non potrai più ignorare le nuove regole dettate dalla nuova Legge di Bilancio, dove viene regolamentata la comunicazione in ambito sanitario e quindi anche quella relativa all’ambito odontoiatrico.
Non rispettare la normativa, comporterà severe sanzioni disciplinari da parte degli Ordini e la segnalazione all’AGCOM. (vedi Comma 536).
- Normativa sulla Pubblicità Sanitaria
- Messaggi pubblicitari consentiti e non
- Regolamentazione Siti web e Social Network
- Come comunicare correttamente
Normativa sulla Pubblicità Sanitaria
Andiamo per ordine. Vediamo prima di tutto cosa dice la norma
L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 – Comma 525
- “Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie, possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”
Messaggi pubblicitari consentiti e non
Quali sono dunque i messaggi consentiti?
Tutti quelli che contengano:
- Veridicità e trasparenza
- Funzionalità a garantire la sicurezza delle cure
- Assenza di elementi promozionali e suggestivi
L’aspetto più controverso riguarda sicuramente il punto in cui la norma VIETA I “MESSAGGI DI TIPO PROMOZIONALE E SUGGESTIVO”. COSA VUOL DIRE?
Vuol dire che dovrà essere evitata qualsiasi tipo di comunicazione che possa risultare ingannevole o parziale, che faccia leva esclusivamente sui prezzi e che utilizzi terminologia equivoche come “a partire da”, “senza dolore”, “gratuito”.
Sarà meglio evitare anche di citare in maniera esplicita marchi di aziende e fornitori.
Facciamo qualche esempio.
Un cartellone pubblicitario che rechi la dicitura:
“Impianto completo in poche ore! Senza tagli, senza punti, senza dolore!” VIETATA!
Perché?
Potrà sicuramente essere ritenuta ingannevole perché priva di dettagli clinici circa il tipo di impianto e perchè prescinde da qualsiasi precisazione circa la possibilità che, in alcuni soggetti, sicuramente quel tipo di implantologia pubblicizzata non sarà praticabile.
“Apparecchio fisso completo a € 52 al mese, zero anticipo e zero interessi” VIETATA!
Potrà sicuramente essere ritenuta ingannevole perché riporta esclusivamente indicazioni di tipo economico ed è totalmente priva di informazioni di tipo clinico rispetto alla terapia. Quindi equivoca e poco esaustiva nei confronti del paziente.
Regolamentazione Siti web e Social Network
La nuova normativa vieta di utilizzare di Siti web o fare promozione sui Social Network, come Facebook o Instagram?
NO! La norma non vieta l’uso mezzo di comunicazione, si limita solamente a regolamentare il contenuto dei messaggi.
Quello che è molto chiaro è che la comunicazione in ambito odontoiatrico è assolutamente lecita e consentita, anzi andrà a premiare soprattutto quegli Studi che fanno dell’etica e della propria eccellenza medica un vanto e che puntano sull’aspetto clinico, informando su trattamenti e tecnologie, tutti aspetti ritenuti davvero utili per i pazienti. Per quanti avevano già approfondito il Decreto Bersani, appare evidente tra l’altro che l’attuale normativa, non si pone in antitesi ma non fa altro che rafforzare quanto già espresso dallo stesso.
Come comunicare correttamente
Quindi cosa possono contenere i messaggi pubblicitari?
- Approfondimenti clinici e tecnici di tutti i trattamenti offerti dallo Studio
- Informazioni circa l’esperienza dei professionisti che operano all’interno dello Studio
- Descrizione delle tecnologie utilizzate e presenti a Studio
- Testimonianze di pazienti soddisfatti dalle terapie sostenute all’interno dello Studio
- Prezzi purché dettagliati e chiari, che non omettano dettagli penalizzanti nei confronti del paziente
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